”In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene

E’ questa la massima che si ricava dalla Cassazione civile, Sentenza del 31 ottobre 2013, n. 24564.

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