Con la sentenza 10 gennaio 2014, n. 406 la Seconda Sezione della Suprema Corte si è soffermata sulla natura della divisione ereditaria.
Il caso in questione ha visto la ricorrente censurare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 718e720 cod. civ.in quanto nell’assegnare alla convenuta tutti gli immobili in comunione, il Giudice avrebbe disapplicato il generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, quando la norma di cui all’art. 720citato ne costituisce una deroga applicabile esclusivamente nei casi tassativamente indicati da tale norma.