Con la sentenza n. 406 del 10/01/14 la Seconda Sezione della Suprema Corte si è soffermata sulla natura della divisione ereditaria.

Il caso in questione ha visto la ricorrente censurare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 718 e 720 cod. civ. in quanto nell’assegnare alla convenuta tutti gli immobili in comunione, il Giudice avrebbe disapplicato il generale e prevalente principio della divisione in natura dei beni, quando la norma di cui all’art. 720 citato ne costituisce una deroga applicabile esclusivamente nei casi tassativamente indicati da tale norma.

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