Con la recente sentenza 26058 del 20/11/13 la Cassazione ha chiarito che dal coordinamento degli artt. 244 e 156, comma 2, cod. proc. civ., emerge che il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, e che un’imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome, cognome, residenza ecc.) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa ed al contraddittorio solo però laddove concretamente provochi la citazione e l’assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l’aspettativa della controparte.

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