Con sentenza n. 27846 del 12/12/13 le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui quando una stessa causa sia stata proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza pende ormai davanti al giudice dell’impugnazione, non potendo aver luogo la sospensione del processo instaurato per secondo.